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Con l’ordinanza n. 9820 del 15 aprile 2026, la Cassazione ha tracciato il solco definitivo entro cui il diritto di critica del lavoratore (ex art. 21 Cost.) deve muoversi per non trasformarsi in illecito disciplinare.

La fattispecie

Un dipendente era stato licenziato per aver inviato una comunicazione interna dai toni accesi, in cui contestava duramente le scelte strategiche del management, definendole "inconsistenti" e "lesive dell’immagine aziendale". Il datore di lavoro aveva inquadrato tale condotta come insubordinazione grave.

La decisione

La Corte ha annullato il licenziamento, stabilendo che il diritto di critica del dipendente è legittimo anche se aspro, purché rispetti due requisiti:

La continenza formale: L’espressione non deve essere gratuita ingiuria o dileggio della persona del superiore.

La continenza sostanziale: La critica deve basarsi su fatti veri e avere una finalità di miglioramento dell'organizzazione, non solo di mera denigrazione.

Considerazione tecnica (mio ragionamento)

Attenzione: questa sentenza non è un lasciapassare per l'insubordinazione. Il vero cuore della pronuncia è che il datore di lavoro non può punire il dipendente solo perché quest'ultimo contesta una scelta gestionale. Se la critica è "tecnica" (anche se forte), il licenziamento è illegittimo. Per difendere un'azienda (o un dipendente) in questi casi, la prova dirimente non è il tono usato, ma se la critica fosse supportata da una base fattuale o se fosse solo un attacco ad hominem.

Il diritto di critica del dipendente: il confine tra opinione e insubordinazione (Cassazione sez. lav., Ord. n. 9820/2026)

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