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Il panorama giurisprudenziale dell’anno in corso conferma una tendenza netta: la Corte di Cassazione sta tracciando binari precisi sia sul fronte del rispetto formale degli atti processuali (con un occhio di riguardo all’uso corretto delle nuove tecnologie) sia sulla tutela rigorosa della funzione pubblica.
Con la sentenza n. 11431 del 27 febbraio 2026 (Sez. 7), la Corte ha segnato un punto di non ritorno sull'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale generativa nella redazione degli atti giudiziari.
La fattispecie: Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa dell'assenza di richiami giurisprudenziali reali, risultati essere "allucinazioni" generate da software di IA.
La decisione: Oltre all'inammissibilità, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende (ex art. 616 c.p.p.), ravvisando profili di colpa grave.
Considerazione tecnica: Non si tratta di una chiusura pregiudiziale verso l'innovazione, ma di un richiamo categorico alla responsabilità professionale dell'avvocato. L'IA non può sostituire il controllo umano e la verifica della fonte. Presentare un atto "sintetizzato" da una macchina senza un vaglio giurisprudenziale rigoroso non è solo negligente, è una violazione dei doveri di lealtà e probità che espone il legale a sanzioni disciplinari e processuali.